Il valore legale della firma digitale
Non tutte le firme elettroniche sono uguali davanti a un giudice. La differenza sta in due articoli del Codice dell'amministrazione digitale.
Cosa dice il CAD
La materia è regolata dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), insieme al regolamento europeo eIDAS (UE 910/2014) che vale in tutti gli Stati membri.
Il punto che interessa sta negli articoli 20 e 21. In sintesi: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile.
Cosa significa «efficacia dell'art. 2702»
L'articolo 2702 del Codice civile riguarda la scrittura privata. Dice, in sostanza, che la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione — oppure se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Tradotto: un documento firmato digitalmente non è «quasi» una scrittura privata, è una scrittura privata a tutti gli effetti. Chi vuole contestarla deve attivarsi lui, e non è sufficiente negare genericamente: deve disconoscere la firma, con le conseguenze processuali del caso.
È il motivo per cui la firma digitale non è un formalismo burocratico ma uno strumento con conseguenze concrete: sposta su chi contesta l'onere di dimostrare che quella firma non è sua.
Non tutte le firme elettroniche sono uguali
«Firma elettronica» è una famiglia, non un oggetto. Le differenze contano, perché l'efficacia cambia.
- Firma elettronica semplice — una spunta, un nome digitato, un'immagine incollata. Non è priva di valore, ma la sua efficacia probatoria è liberamente valutabile dal giudice: può valere molto o pochissimo a seconda del contesto.
- Firma elettronica avanzata — garantisce connessione univoca al firmatario e controllo esclusivo dei mezzi. Ottiene l'efficacia dell'art. 2702, con alcuni limiti sulle materie immobiliari.
- Firma elettronica qualificata e firma digitale — basate su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore accreditato e su un dispositivo sicuro. Sono quelle che trovi dentro i file
.p7m.
In Italia la «firma digitale» è la specie basata su crittografia a chiavi asimmetriche; nel vocabolario europeo di eIDAS rientra nella firma elettronica qualificata.
Quando la firma digitale non basta
Due casi che vale la pena conoscere prima di trovarsi nei guai.
- Quando serve l'atto pubblico. Per gli atti che la legge riserva al notaio, la firma digitale delle parti non sostituisce l'intervento del pubblico ufficiale.
- Quando serve la data certa. La firma dice chi, non quando in modo opponibile ai terzi. Per quello serve una marca temporale: senza, la data è quella dichiarata dal firmatario.
Vale anche l'inverso: conservare solo il PDF estratto e buttare il file .p7m originale significa buttare la firma. Il PDF è il documento, la busta è la prova.
Come controllare cosa hai in mano
Prima di discutere di valore legale conviene sapere che tipo di firma contiene il file. Trascinandolo nella pagina principale vedi il nome del firmatario, l'ente che ha emesso il certificato, il periodo di validità e il confronto dell'emittente con l'elenco ufficiale dei prestatori qualificati italiani e rumeni — che è l'indizio pratico del fatto che si tratti di una firma qualificata e non di qualcos'altro.
Il file resta sul tuo dispositivo: la lettura avviene nel browser.
Domande frequenti
La firma digitale ha lo stesso valore della firma autografa?
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile, cioè quella della scrittura privata. In questo senso è equiparata, con l'eccezione degli atti per i quali la legge richiede forme ulteriori.
Un'email o un PDF con firma incollata hanno valore?
Sono firme elettroniche semplici. Non sono prive di effetti, ma la loro efficacia probatoria è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità: nessuna equiparazione automatica alla scrittura privata.
Un documento firmato in un altro Paese UE vale in Italia?
Il regolamento eIDAS stabilisce il principio del riconoscimento reciproco: una firma elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta come tale in tutti gli altri. Per questo i verificatori confrontano l'emittente con le liste europee, non solo con quella nazionale.
Che differenza c'è fra firma digitale e firma elettronica qualificata?
In Italia la firma digitale è la specie basata su un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche; nel vocabolario europeo rientra nel genere della firma elettronica qualificata. Ai fini dell'efficacia il CAD le tratta allo stesso modo.
Serve la marca temporale perché la firma abbia valore?
No: la firma ha valore anche senza. La marca temporale serve a rendere opponibile ai terzi il momento della sottoscrizione, e a mantenere la firma verificabile dopo la scadenza del certificato. Per i documenti destinati a durare è pressoché indispensabile.